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Tipologia della Segnalazione

Contrastare la corruzione e l'uso improprio del potere pubblico è un dovere civico al quale ognuno può concorrere. Proprio per questo, il legislatore ha previsto forme specifiche di tutela per il segnalante, non contemplando la possibilità dell'invio di segnalazioni in forma anonima.

In ragione di ciò, la forma assolutamente privilegiata di segnalazioni - cui sarà assicurata una trattazione con carattere di priorità - è la segnalazione c.d. confidenziale ossia quella nella quale il segnalante rileva le sue generalità che comunque saranno trattate con le garanzie previste dalla legge (riservatezza, divieto di accesso, tutela a fronte di atti discriminatori eventualmente subiti…).
Le segnalazioni effettuate, invece, in forma anonima (ossia senza indicare le proprie generalità) saranno prese in considerazione solo in casi peculiari e, comunque, non saranno trattate ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. Tuttavia, le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire ogni forma di tutela legale, oltre alla priorità di gestione. Tutte le segnalazioni, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, potranno essere inviate ad altre istituzioni (autorità giudiziaria, dipartimento della funzione pubblica, corte dei conti, etc.).